Regolamento›Titolo IV
Art. 42
In vigore dal 1 gen 1910
Ogni cinque anni, per mezzo dei prototipi di 3° ordine, sono pure verificati, nel laboratorio dell'Ufficio centrale metrico, i campioni normali e le collezioni degli strumenti metrici dati in dotazione agli uffici di verificazione.
I risultati delle operazioni di confronto sono trascritti in appositi certificati stesi in doppio originale, sottoscritti dal direttore dell'Ufficio centrale.
Uno dei due originali è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale e l'altro negli archivi dell'ufficio metrico a cui gli strumenti appartengono.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-42