Regolamento›Titolo IV
Art. 39
In vigore dal 1 gen 1910
Chiunque voglia far eseguire comparazioni di precisione e saggi dai laboratori centrali, deve farne domanda all'Ufficio predetto.
Delle comparazioni e dei saggi eseguiti si rilascia apposito certificato in due originali sottoscritto dal direttore dell'Ufficio centrale.
Uno dei due originali è trasmesso insieme agli strumenti comparati od ai residui delle materie saggiate; l'altro rimane negli archivi dell'Ufficio centrale.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-39