Regolamento›Titolo IV
Art. 40
In vigore dal 1 gen 1910
Ogni ufficio di verificazione è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro.
Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificazione annuale di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-40