Art. 40
RegolamentoTitolo IV

Art. 40

40 / 166
In vigore dal 1 gen 1910
Ogni ufficio di verificazione è provvisto di campioni normali del metro, del chilogramma e del litro. Questi campioni sono custoditi nell'Ufficio metrico in apposito armadio e vengono adoperati soltanto nella verificazione annuale di cui all'.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-40