Regolamento›Titolo I
Art. 13
In vigore dal 1 gen 1910
I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici motrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procederà alla deformazione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-13