Art. 13
RegolamentoTitolo I

Art. 13

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In vigore dal 1 gen 1910
I punzoni, posti fuori d'uso dagli uffici motrici, sono inviati dal Ministero all'Ufficio centrale metrico e del saggio, il quale provvede alla custodia di essi fino a quando si procederà alla deformazione.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-13