RegolamentoTitolo I

Art. 9

In vigore dal 1 gen 1910
Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale è annessa una officina meccanica, ha principalmente l'incarico: a) di eseguire i lavori preparatori per la verificazione decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici; b) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verificazione; c) di verificare i manometri campioni; d) di fare la verificazione dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni e ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI; e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento; f) di fabbricare i punzoni per la bollatura dagli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento; g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso; h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-9

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