Regolamento›Titolo I
Art. 9
In vigore dal 1 gen 1910
Il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale, al quale è annessa una officina meccanica, ha principalmente l'incarico:
a) di eseguire i lavori preparatori per la verificazione decennale e le altre ricerche di cui fosse incaricato dal Ministero e di custodire i prototipi nazionali ed i campioni metrici;
b) di eseguire la verificazione quinquennale del materiale metrico appartenente agli uffici di verificazione;
c) di verificare i manometri campioni;
d) di fare la verificazione dei termometri e degli alcoolometri e quelle altre verificazioni e ricerche che fossero richieste, anche nell'interesse dei privati, con le disposizioni di cui al titolo XI;
e) di conservare i punzoni originali e le loro matrici per il servizio metrico e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
f) di fabbricare i punzoni per la bollatura dagli strumenti metrici e per il marchio dei lavori d'oro e d'argento;
g) di provvedere alla deformazione dei punzoni fuori d'uso;
h) d'impartire, con le norme proposte dalla Commissione superiore metrica, l'insegnamento teorico-pratico di metrologia e di servizio metrico ai tirocinanti verificatori metrici
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-9