Regolamento›Titolo I
Art. 3
In vigore dal 10 feb 1916
Possono far parte della Commissione superiore metrica, quali commissari straordinari, altri quattro membri da nominarsi con decreto Reale, i quali saranno chiamati a sostituire i membri effettivi nei casi di lungo impedimento di qualcuno di essi o per la composizione delle Commissioni di esami indetti nell'interesse del personale della Amministrazione metrica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-3