Regolamento›Titolo XII
Art. 140
In vigore dal 10 gen 1915
Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc.
Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-140