Art. 140
RegolamentoTitolo XII

Art. 140

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In vigore dal 10 gen 1915
Lo Stato indennizza il verificatore metrico delle spese occorrenti per l'esecuzione dei saggi, lasciando a suo vantaggio il 4 per cento sui proventi dei saggi eseguiti sugli oggetti lavorati ed il 60 per cento su quelli delle determinazioni del titolo delle verghe, dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato, delle ceneri auro-argentifere, dei galloni, alamari, ecc. Tali indennità sono, alla fine di ogni semestre, divise fra quelli che hanno fatto i saggi ed in ragione del tempo in cui sono stati presenti in ufficio, e sono pagate dal Ministero dopo l'approvazione della relativa specifica semestrale.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-140