RegolamentoTitolo XII

Art. 136

In vigore dal 25 nov 1973
L'ufficiale metrico, invitato ad eseguire operazioni di verificazione prima o di collaudo di posa in opera di pesi fissi o di verificazione periodica di strumenti metrici a domicilio di fabbricanti o di utenti, in conformità delle disposizioni degli , deve portare con sè i campioni e gli strumenti dell'ufficio necessari ed avvalersi, per le operazioni, di siffatto materiale, escluso quello dei fabbricanti metrici, salvo però il disposto dell'. Nei casi suddetti, sono dovute all'ufficiale metrico, dai fabbricanti o dagli utenti, le seguenti indennità: 1. Se le operazioni si compiono nel Comune sede dell'ufficio permanente o temporaneo: L'indennità di lire 12 per ognuno degli esercizi tali considerati dal presente regolamento, posti entro il raggio di km. 3 dall'Ufficio permanente o temporaneo, ovvero: L'indennità di lire 8, più quella ordinaria di viaggio ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale, se gli esercizi siano posti oltre il raggio suddetto. Se gli esercizi d'uno stesso utente siano più di quattro complessivamente le indennità di lire 12 e 8 saranno ridotte rispettivamente a metà con prevalenza per gli esercizi oltre i quattro, pei quali compete la indennità minore. 2. Se le operazioni si compiono fuori del Comune sede dell'Ufficio temporaneo o permanente: Le indennità di viaggio e soggiorno stabilite dalle norme generali in vigore ed il rimborso delle spese pel trasporto del materiale. In ogni caso in cui spettino indennità di viaggio e soggiorno o rimborso di spese per operazioni compiute presso diversi utenti, l'ammontare ne sarà ripartito fra gli interessati. COMMA ABROGATO DALLA L. 15 NOVEMBRE 1793, N. 734.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dalla data della pubblicazione del presente decreto e fino al termine suddetto.
  • Il Regio Decreto 11 gennaio 1923, n. 221, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis, 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1 del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, sono prorogati a tutto l'anno 1923 restando abrogate le disposizioni contrarie dell'art. 2 del decreto stesso".
  • Il Regio Decreto 30 dicembre 1923, n. 3119, nel modificare l'art. 2, comma 1 del Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Salvo quanto e' disposto dal successivo art. 2, gli effetti delle disposizioni contenute negli articoli 55, 136, 139, 139-bis e 139-ter del regolamento per il servizio metrico di cui all'art. 1° del R. decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, gia' prorogati fino a tutto l'anno 1923, sono estesi fino a tutto il 31 dicembre 1924, restando abrogate le disposizioni contrarie contenute nell'art. 2 del decreto stesso".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-136

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