RegolamentoTitolo XII

Art. 134

In vigore dal 1 gen 1910
Le marche da bollo sono vendute dai ricevitori del registro, e da tutte le altre persone autorizzate dal Ministero delle finanze, Direzione generale del demanio; fra queste ultime debbono considerarsi compresi gli ufficiali metrici che godono dell'aggio concesso ai distributori secondari. Perciò essi debbono provvedersi di un sufficiente numero di marche da bollo per fornirle agli utenti che ne facciano richiesta, e rivenderle nei Comuni ove non sianvi rivenditori secondari autorizzati allo spaccio di esse.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-134

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