RegolamentoTitolo XII

Art. 133

In vigore dal 1 gen 1910
Le doppie marche da bollo debbono essere applicate sui registri di quietanza, all'atto della riscossione del diritto ed in modo che la marca su cui è impresso l'importo del valore, rimanga sulla matrice e l'altra coll'effigie reale sulla figlia. Tutte le singole marche devono essere, volta per volta, annullate in modo indelebile per mezzo dell'apposizione di un bollo col millesimo. La quietanza figlia, firmata dal verificatore, è rilasciata come ricevuta a chi ha pagato il diritto.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-133

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo