Regolamento›Titolo XI
Art. 128
In vigore dal 1 gen 1910
Il laboratorio metrico dell'Ufficio centralo è incaricato di eseguire, per quanto lo consentano i suoi mezzi, verificazioni e determinazioni di precisione, riguardanti lunghezze, volumi e masse, a richiesta dei privati, colle norme stabilite dall' ed esigendo i diritti indicati nella tariffa di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-128