Regolamento›Titolo XI
Art. 125
In vigore dal 1 gen 1910
Si verificano tre punti della scala termometrica e cinque della scala alcoolometrica, con le seguenti tolleranze:
a) se la divisione dell'alcoolometro non è spinta oltre il mezzo grado, viene tollerato un errore che non superi un quarto di grado, della ricchezza alcoolica, e, per il termometro, la tolleranza, è di 0°,4 in più od in meno;
b) se la scala alcoolometrica è suddivisa oltre il mezzo grado la tolleranza è di un decimo di grado per l'alcoolometro e di 0°,2 per il termometro.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-125