Regolamento›Titolo XI
Art. 122
In vigore dal 1 gen 1910
I termometri per uso medico che non siano divisi in decimi di grado e le cui indicazioni non siano nei limiti delle tolleranze stabilite all'articolo precedente si possono verificare rilasciando la relativa tabella di correzione, ma non vengono bollati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-122