Regolamento›Titolo XI
Art. 120
In vigore dal 1 gen 1910
Sono pure verificati i termometri per uso medico, che non contengono alcuno dei punti fondamentali, purchè soddisfino alle seguenti condizioni:
a) siano divisi in decimi di grado della scala centesimale, vadano da + 36° a + 43° ed abbiano il grado della lunghezza di almeno mm. 3,5;
b) se la divisione non è tracciata direttamente sul cannello termometrico, deve essere inciso sul tubo esterno, che è saldato con questo, un segno in corrispondenza al 37° grado della scala;
c) i segni di divisione della scala ed i numeri devono essere tracciati in modo che ne riesca facile la lettura;
d) se sono termometri a massimo, devono portarne l'indicazione durevole, ed in mancanza di essa, provvede il laboratorio dell'Ufficio centrale, dietro pagamento dei diritti portati dalla tariffa di cui all'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-120