RegolamentoTitolo XI

Art. 116

In vigore dal 1 gen 1910
Sono ammessi alla verificazione facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-116

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo