RegolamentoTitolo X

Art. 113

In vigore dal 22 nov 1921
I diritti da pagarsi pel saggio e marchio di lavori d'oro e d'argento sono stabiliti nella proporzione di L. 300 per ogni chilogramma d'oro e di L. 30 per ogni chilogramma d'argento e di argento dorato. Il diritto di solo saggio sui lavori per i quali il presentatore non richieda o non consenta il marchio, è stabilito nella proporzione di L. 30 per ogni chilogramma di lavori d'oro e di L. 3 per ogni chilogramma di lavori d'argento o d'argento dorato. Però il diritto non può essere, in alcun caso, inferiore a centesimi cinquanta.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-113

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