Regolamento›Titolo X
Art. 110
In vigore dal 1 gen 1910
In caso di disaccordo fra il saggiatore ed il presentatore sul titolo di una verga, o sulla possibilità di ammettere ad un dato bollo di titolo un oggetto d'oro o d'argento, il presentatore è autorizzato a far fare un secondo saggio, e può quindi appellarsi per il giudizio al Ministero, il quale, sentita la Commissione superiore metrica, fa eseguire un esame definitivo dal laboratorio dei saggi dell'Ufficio centrale.
In quest'ultimo caso è dall'ufficio metrico inviato al Ministero o tutto l'oggetto in contestazione o una parte di esso sufficiente alla esecuzione del saggio definitivo. Saranno prese tutte le garanzie necessarie per accertare che la materia in contestazione non possa essere in alcun modo alterata. Se la decisione del Ministero conferma il primo saggio, il proprietario dell'oggetto pagherà tanti diritti quanti furono i saggi eseguiti, in base all', e le spese di spedizione. In ogni caso, ove occorrano spese d'invio, queste sono anticipate dal presentatore.
Per le verghe d'oro e d'argento il primo saggio s'intende confermato, se l'ultimo saggio non ne differisce di più di un millesimo nel caso dell'oro, e di più di due millesimi per l'argento; però la verga viene titolata a seconda del risultato ottenuto dal laboratorio predetto.
Per gli oggetti d'oro e d'argento l'ammissione al bollo di titolo è determinata dall'articolo seguente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-110