RegolamentoTitolo X

Art. 114

In vigore dal 22 nov 1921
Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti: Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro L. 3 e dorato argento L. 1,50. Per ogni verga maggiore di un ettogramma o non eccedente il chilogramma, id. L. 6 e id. L. 3. Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L. 9 e id. L. 4,50. Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere è stabilito il diritto di L. 15. Pel saggio di cui al capoverso c) dell' è fissato il diritto di L. 9 per ogni saggio. Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve determinare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo sono rispettivamente e singolarmente aumentati di 6 lire.

Note all'articolo

  • Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.

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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-114

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