Regolamento›Titolo X
Art. 114
In vigore dal 22 nov 1921
Pel saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento sono stabiliti i seguenti diritti:
Per ogni pezzetto o verga non eccedente l'ettogramma, oro L. 3 e dorato argento L. 1,50.
Per ogni verga maggiore di un ettogramma o non eccedente il chilogramma, id. L. 6 e id. L. 3.
Per ogni verga di peso maggiore di un chilogramma, id. L. 9 e id.
L. 4,50.
Pel saggio di un campione di ceneri auro argentifere è stabilito il diritto di L. 15.
Pel saggio di cui al capoverso c) dell' è fissato il diritto di L. 9 per ogni saggio.
Nelle verghe e nei pezzetti d'oro, di dorato e d'argento contenenti platino, l'ufficiale metrico deve determinare anche il titolo del platino ed in tal caso i diritti di saggio fissati nella tabella inserita nel presente articolo sono rispettivamente e singolarmente aumentati di 6 lire.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-114