Regolamento›Titolo XI
Art. 119
In vigore dal 1 gen 1910
A verificazione compiuta, il laboratorio incide sul termometro il bollo a stemma reale, l'anno in cifre arabe ed il mese in numeri romani e di più la parola Certificato, seguita dal numero del registro di verificazione. Sul termometro devo trovarsi uno spazio libero per queste indicazioni, non minore di 60 millimetri su 3 millimetri.
Nel caso di verificazioni successive di uno stesso strumento non si fa che annotare l'esito di tali verificazioni sul certificato, senza aggiungere altre indicazioni sul termometro. Il certificato viene firmato da chi eseguisce la verificazione e dal direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, ed all'atto della restituzione dello strumento verificato viene consegnato al presentatore di questo.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-119