Regolamento›Titolo XI
Art. 121
In vigore dal 1 gen 1910
I termometri per uso medico vengono contrassegnati con un numero d'ordine inciso dal laboratorio, corrispondente a quello del certificato e sono bollati con lo stemma reale seguito dal millesimo, purchè non presentino errori superiori a 0°, 2, in più od in meno; e se sono termometri a massimo, il mercurio non retroceda tenendoli verticali, ed inoltre non presentino differenze maggiori di 0°, 1, quando siano esposti successivamente ad una stessa temperatura.
Lo spazio per le incisioni () deve essere almeno di 60 millimetri su 3 millimetri.
Le correzioni inscritte nel certificato si riferiscono almeno a tre punti, e sono espresse in decimi di grado. Per i termometri a massimo, almeno due di questi punti sono verificati due volte.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-121