RegolamentoTitolo XI

Art. 124

In vigore dal 1 gen 1910
Gli alcoolometri ammessi alla verificazione devono soddisfare alle condizioni seguenti: a) possono avere o non avere termometro; ma se l'hanno, deve essere centigrado; b) devono galleggiare in posizione verticale per qualunque immersione; c) le scale devono essere fissate invariabilmente, escludendo la ceralacca od altre sostanze che si rammolliscano al caldo; e la tara interna deve pure essere fissata invariabilmente; d) un segno deve essere tracciato sul vetro davanti allo zero del termometro e davanti al segno più alto della scala alcoolometrica, e questo ultimo deve essere distante dalla estremità del cannello almeno 15 millimetri; e) il diametro del rigonfiamento non può superare 3 centimetri; f) l'intervallo fra due segni di divisione del termometro deve essere di un millimetro almeno; g) l'intervallo corrispondente ad un grado alcoolometrico deve essere maggiore di un millimetro e gl' intervalli fra due segni di divisione corrispondenti alle frazioni di grado, devono essere maggiori di mezzo millimetro; h) l'alcoolometro deve portare l'indicazione del suo peso in centigrammi e se non la porta ve la incide il laboratorio metrico dell'Ufficio centrale calcolando il relativo diritto.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-124

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