RegolamentoTitolo X

Art. 109

In vigore dal 1 gen 1910
Quando si fa uso della pietra di paragone, i lavori d'oro e d'argento devono essere saggiati tanto nel corpo principale, quanto in tutte le parti accessorie. Il saggio a coppella si fa possibilmente sopra un misto di materie staccate da diversi oggetti provenienti da una medesima fusione o da diversi punti di un medesimo oggetto. La materia deve essere tolta in modo da non deformare l'oggetto ma se ciò non fosse possibile, il saggio si fa, ove il presentatore lo consenta, sopra una grana ottenuta fondendo un oggetto completo. Tutti i residui delle operazioni di saggio devono essere restituiti al presentatore.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-109

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Art. 109 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo