Regolamento›Titolo X
Art. 105
In vigore dal 1 gen 1910
Sono ammessi alla verificazione del titolo:
a) i lavori d'oro massiccio e d'argento massiccio e quelli di lastra nei quali la massa è omogenea per titolo;
b) i lavori d'oro vuoto e d'argento vuoto che non contengono internamente materie estranee nascoste, come ad esempio rame, ferro, mastice fondente o controsmalto, e pei quali il presentatore accorda all'ufficiale del saggio la facoltà di fonderne uno o più a sua scelta.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-105