RegolamentoTitolo IX

Art. 100

In vigore dal 1 gen 1910
Al principio di ogni anno, alla presenza del direttore dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi, e col concorso di un delegato del Ministero, si procede alla ricognizione delle monete esistenti nel laboratorio ed alla loro fusione, previa divisione di esse a seconda dei metalli di cui sono composte. Le verghe così ottenute sono pesate; quelle contenenti metalli preziosi sono saggiate e titolate e delle altre viene fatta una analisi qualitativa per cura del laboratorio dei saggi e col concorso del delegato predetto. I risultati della ricognizione, della fusione, del saggio e delle analisi sono riportati in apposito processo verbale, compilato in doppio originale, uno dei quali vien ritirato dal delegato del Ministero, e l'altro rimane in atti dell'Ufficio centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-100

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Art. 100 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo