Regolamento›Titolo IX
Art. 99
In vigore dal 1 gen 1910
Le monete false, confiscate, che vengono spedite al Ministero dalle RR. procure per la deformazione, in seguito a procedimenti penali esauriti, accompagnate da un elenco in doppio esemplare, sono inviate all'Ufficio centrale metrico, e dei saggi, il quale le assume in custodia e restituisce uno degli elenchi che le accompagna, con dichiarazione di ricevuta, al Ministero, che lo trasmette alla procura mittente.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-99