RegolamentoTitolo IX

Art. 96

In vigore dal 1 gen 1910
Le determinazioni del peso e del titolo delle monete prelevate vengono fatte sotto la direzione di un delegato della Commissione superiore metrica. Il vice direttore preposto al laboratorio centrale dei saggi verifica anzitutto il peso di ciascuna moneta, quindi procede al saggio di una di esse e ne fa saggiare almeno altre due da due o più verificatori dell'Ufficio centrale, che debbono operare separatamente. I risultati ottenuti da ciascun operatore vengono dichiarati in un certificato a matrice, sottoscritto dall'operatore stesso; delle operazioni eseguite, sia pel peso sia pel titolo di ciascuna moneta, il delegato della Commissione superiore fa una relazione al Ministero d'agricoltura, industria e commercio, pronunciandosi sulla emissibilità delle monete saggiate. Non saranno dichiarate emissibili quelle fabbricazioni per le quali tutte le monete saggiate non siano risultate del titolo legale entro i limiti di tolleranza stabiliti.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-96

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