Regolamento›Titolo IX
Art. 93
In vigore dal 1 gen 1910
Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere.
Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli della Convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la leggo del 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3ª), e sono riportati nella seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-93