RegolamentoTitolo IX

Art. 93

In vigore dal 1 gen 1910
Il giudizio sulla emissibilità delle monete d'oro e d'argento coniate nella Zecca vien dato dal Ministero di agricoltura, industria e commercio, in seguito alla determinazione del peso e del titolo fatta sopra alcune monete prelevate in Zecca fra tutte quelle della fabbricazione da emettere. Il titolo, il peso ed il diametro delle monete legali d'oro e d'argento e le loro tolleranze sono fissati dagli della Convenzione monetaria conclusa tra la Francia, l'Italia, il Belgio, la Svizzera e la Grecia, approvata con la leggo del 30 dicembre 1885, n. 3590 (serie 3ª), e sono riportati nella seguente tabella: Parte di provvedimento in formato grafico
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-93

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo