Regolamento›Titolo VIII
Art. 90
In vigore dal 1 gen 1910
I manometri da verificarsi sono presentati all'Ufficio metrico del distretto ove risiede il perito, accompagnati da una distinta secondo un modulo stabilito dal Ministero e bene imballati per essere spediti, a spese del proprietario, al laboratorio dell'Ufficio metrico centrale o all'ufficio metrico più vicino autorizzato a tale verificazione.
A verificazione compiuta i manometri vengono restituiti all'ufficio mittente accompagnati dal certificato contenente la tabella di correzione.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-90