Regolamento›Titolo VII
Art. 87
In vigore dal 1 gen 1910
La verificazione dei misuratori, nei casi non contemplati dalla legge, può essere fatta a richiesta della impresa del gas o del consumatore.
Tale verificazione deve farsi in contraddittorio delle parti, a meno che una di esse, non intervenendo, abbia previamente dichiarato di accettare le conclusioni dell'ufficiale metrico.
Le spese occorse ed il diritto di verificazione, che è dovuto in ogni caso, sono a carico della parte soccombente.
Quando l'impresa del gas ed il consumatore d'accordo lo richiedano, la verificazione, nei casi suddetti, può anche essere fatta a domicilio del consumatore, con le norme che saranno fissate con decreto Reale, sentita la Commissione superiore metrica.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-87