Regolamento›Titolo VII
Art. 82
In vigore dal 1 gen 1910
I misuratori dei gas sono soggetti alla verificazione, avanti che siano posti in uso la prima volta e, quando siano stati rimossi dal luogo dove agivano, prima che siano ricollocati in esercizio.
Nel presentarli alla verificazione sono accompagnati da una distinta conforme al modulo prescritto dal Ministero.
La verificazione è accertata coll'applicazione di vari bolli conforme ai disegni della tabella annessa al presente regolamento, e secondo le norme prescritte dalle istruzioni per l'esecuzione del regolamento per la fabbricazione metrica.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-82