Regolamento›Titolo VII
Art. 83
In vigore dal 1 gen 1910
La verificazione dei misuratori del gas si eseguisce nel luogo indicato da colui che fabbrica, aggiusta o fornisce tali apparecchi, il quale deve mettere a disposizione del verificatore un laboratorio provveduto del materiale prescritto dal regolamento per la fabbricazione dei pesi, delle misure e degli strumenti per pesare e per misurare.
Per tale verificazione non compete all'ufficiale metrico alcuna indennità; se però e gli deve lasciare il Comune dove ha sede l'ufficio permanente, o, durante il giro della verificazione periodica, quello dell'ufficio temporaneo, ha diritto alle indennità, di cui al n. 2° dell'.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-83