Regolamento›Titolo VII
Art. 84
In vigore dal 1 gen 1910
Per ogni misuratore, la quietanza rilasciata dietro il pagamento dei diritti consta di due parti: la prima, munita di marca da bollo (vedi ), serve di ricevuta propriamente detta, e l'altra dev'essere consegnata da colui che mette in esercizio il misuratore, all'ufficio metrico del distretto dove viene messo in uso.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-84