RegolamentoTitolo VI

Art. 81

In vigore dal 1 gen 1910
Nel mese di ottobre di ciascun anno il verificatore deve trasmettere a tutti i Comuni, nei quali ebbe luogo la verificazione, un prospetto degli utenti che si sono presentati alla verificazione senza che fossero inscritti nello stato, e di quelli pei quali fu riconosciuta la cessazione dall'esercizio. Di queste modificazioni le Giunte devono tener conto nella formazione dello stato per il biennio successivo. L'indicato prospetto, approvato dalla Giunta, viene restituito all'ufficio di verificazione, entro 15 giorni dalla data del ricevimento.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-81

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