Regolamento›Titolo VI
Art. 76
In vigore dal 1 gen 1910
Per gli strumenti metrici riconosciuti difettosi e non ripresentati alla verificazione nel termine prescritto, il verificatore compila, per ogni Comune, un elenco degli utenti che omisero di fare eseguire i prescritti aggiustamenti.
Detti elenchi sono inviati alla prefettura o sottoprefettura e da essa agli agenti della forza pubblica per i relativi sequestri.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-76