Regolamento›Titolo VI
Art. 75
In vigore dal 1 gen 1910
Gli strumenti metrici, che nella verificazione periodica sono riconosciuti difettosi, vengono dal verificatore descritti nel registro portatile ed in apposita bolletta da rilasciarsi all'utente insieme al certificato di eseguita verificazione periodica.
In tale bolletta devono essere indicati i principali difetti riconosciuti negli strumenti e le riparazioni occorrenti per toglierli; sono altresì indicati gli strumenti che l'utente è in obbligo di provvedersi per l'esercizio della propria industria ed il termine assegnato per adempiere agli ordini dell'ufficio metrico.
Il verificatore certifica le riparazioni e gli acquisti fatti dall'utente apponendo la sua firma sulla bolletta e prende le opportune annotazioni sul registro portatile.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-75