Regolamento›Titolo VII
Art. 88
In vigore dal 1 gen 1910
In caso di disaccordo tra l'ufficiale metrico da una parte e le direzioni ed imprese del gas, i fabbricanti e gli aggiustatori o fornitori dall'altra, sulla possibilità di ammettere un misuratore al bollo di verificazione, il Ministero, a loro richiesta, fa eseguire un esame definitivo dalla Commissione superiore. Si prenderanno tutte le garanzie necessario per accertare che il misuratore in contestazione non possa essere in alcun modo alterato.
Se la decisione del Ministero conferma quella dell'ufficiale metrico, le spese sono a carico del ricorrente. In ogni caso, questi anticipa le spese d'invio del misuratore.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-88