Regolamento›Titolo VIII
Art. 91
In vigore dal 1 gen 1910
Il proprietario del manometro versa, all'atto della presentazione, il diritto fisso di L. 3 per ciascun manometro.
Dei diritti riscossi il verificatore rilascia ricevuta, munita delle marche da bollo del valore corrispondente.
Quando un manometro non abbia potuto essere sottoposto a verificazione viene restituito al proprietario, il quale può ripresentarlo alla verificazione senza pagare un nuovo diritto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-91