Regolamento›Titolo IX
Art. 95
In vigore dal 1 gen 1910
Le monete prelevate sono subito chiuse in un piego suggellato dai delegati della Commissione superiore metrica e del Ministero del tesoro e trasmesse dal direttore della zecca al Ministero d'agricoltura, industria e commercio che provvede per l'invio all'Ufficio centrale metrico e dei saggi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-95