Regolamento›Titolo IX
Art. 97
In vigore dal 1 gen 1910
I pezzi d'oro e d'argento delle monete saggiate di ciascuna, fabbricazione, i cornetti d'oro, e le monete rimaste intatte, sono custodite nel laboratorio dei saggi in un piego suggellate o sotto doppia serratura. Una delle chiavi è tenuta dal direttore dell'Ufficio ecntrale e l'altra dal vice direttore del laboratorio predetto.
Parte di provvedimento in formato grafico
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-97