RegolamentoTitolo IX

Art. 98

In vigore dal 1 gen 1910
Per cura dell'Ufficio centrale metrico e dei saggi e in presenza di un delegato del Ministero, al principio di ogni anno finanziario, o di ogni semestre se il numero delle fabbricazioni è considerevole, si fondono separatamente e per qualità di materie le monete d'oro e di argento ed i loro residui. Le verghe che si ottengono sono pesate, saggiate e titolate, indi consegnate alla zecca dalla quale pervennero le monete, unitamente ai cornetti ottenuti dai saggi delle monete d'oro ed alla verga d'argento proveniente dalla riduzione del cloruro formatosi nell'esecuzione dei saggi delle monete d'argento. Delle operazioni eseguite si redige, in doppio originale, un verbale firmato dal delegato del Ministero e dal direttore dell'Ufficio centrale; uno dei verbali è trasmesso al Ministero e l'altro è conservato negli archivi dell'Ufficio centrale.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-98

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Art. 98 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo