RegolamentoTitolo X

Art. 103

In vigore dal 1 gen 1910
In esecuzione della legge del 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª), gli uffici metrici indicati dal Ministero provvedono: a) alla verificazione dei titoli dichiarati dai presentatori nei lavori d'oro e d'argento; b) al saggio delle verghe e dei pezzetti d'oro, d'argento e di dorato per determinarne i titoli e al saggio delle ceneri auro-argentifere per determinare il quantitativo dell'oro e dell'argento in esse contenuto; c) al saggio di galloni, alamari, fregi, distintivi, ecc. d'oro e d'argento. Le verificazioni indicate alla lettera a) sono accertate coll'apposizione di uno dei bolli designati nella tabella annessa al presente regolamento. Il bollo deve essere apposto nel corpo principale e su tutti i pezzi accessori che possono essere bollati senza deterioramento, e preferibilmente sulle congiunzioni delle parti componenti il lavoro. I titoli delle verghe sono impressi su queste in millesimi preceduti dalla lettera M e seguiti dall'impronta del punzone e corona e numero di matricola dell'ufficiale che ha eseguito il saggio. In attestazione dei diritti riscossi è rilasciato un certificato firmato dall'ufficiale metrico che li ha percepiti. Tale certificato è tolto da un registro a madre o figlia () ed in esso sono indicati i risultati dei saggi e delle analisi eseguiti sui lavori, sulle verghe e sui pezzetti d'oro e d'argento, sulle ceneri auro-argentifere, sui galloni, alamari, ecc.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-103

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