Regolamento›Titolo X
Art. 108
In vigore dal 1 gen 1910
Le verghe, i pezzetti, i lavori d'oro e d'argento, i campioni delle ceneri auro-argentifere, i galloni, gli alamari, ecc. devono essere, da chi li presenta, accompagnati da apposita duplice distinta, secondo il modulo prescritto dal Ministero. L'ufficiale metrico che li riceve deve verificarne il peso e possibilmente il numero, ed apporre poi la sua firma alla distinta. Una delle singole distinte viene lasciata al presentatore come ricevuta degli oggetti, fino a che questi non vengano ritirati.
Gli oggetti devono essere ritirati dal proprietario nello stesso giorno in cui saranno saggiati e che gli viene indicato all'atto della presentazione, non assumendo l'Amministrazione responsabilità per giacenze più prolungate in ufficio.
Nel modulo della distinta si deve riportare la disposizione del precedente capoverso, o ogni altra che sia riconosciuta utile all'interesse dell'Amministrazione e del proprietario.
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-108