RegolamentoTitolo X

Art. 106

In vigore dal 1 gen 1910
I lavori presentati al saggio debbono essere completi, ossia muniti di tutte le loro parti accessorie. Però se queste sono di tal natura che il bollo le potesse deteriorare, sono sottoposte al saggio separatamente, prima che la lavorazione sia ultimata e con pagamento dei relativi diritti. Quando l'oggetto completo viene poi presentato al saggio, questo è fatto solo sulla parte non ancora saggiata, e per quanto si riferisce ai diritti, si tiene conto della quota già pagata. La lavorazione degli oggetti presentati al saggio dev'essere o finita o portata a tal grado che il bollo non possa essere alterato nell'ultimarla. Gli oggetti provenienti da fusioni diverse sono presentati separatamente.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-106

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