Regolamento›Titolo X
Art. 111
In vigore dal 1 gen 1910
Nei lavori d'oro e d'argento massicci ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all' della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª):
Tale tolleranza è estesa a 10 millesimi per gli oggetti a saldatura semplice ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-111