RegolamentoTitolo X

Art. 111

In vigore dal 1 gen 1910
Nei lavori d'oro e d'argento massicci ed in quelli di pura lastra è accordata una tolleranza di 5 millesimi in meno sui titoli legali indicati all' della legge 2 maggio 1872, n. 806 (serie 2ª): Tale tolleranza è estesa a 10 millesimi per gli oggetti a saldatura semplice ed a 20 millesimi per gli oggetti di filograna, per quelli a piccole maglie, e per altri simili minuti lavori.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-111

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Art. 111 che approva il regolamento per il servizio metrico — Testo vigente | Portale Normativo