Regolamento›Titolo IX
Art. 101
In vigore dal 1 gen 1910
Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla R. zecca.
Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).
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Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-101