RegolamentoTitolo IX

Art. 101

In vigore dal 1 gen 1910
Le verghe ottenute dalla fusione delle monete false, accompagnate dai certificati di saggio o di analisi sono consegnate, dietro ricevuta, alla R. zecca. Un esemplare dei certificati suddetti viene inviato al Ministero del tesoro (Direzione generale del tesoro).
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-101

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