Art. 116
RegolamentoTitolo XI

Art. 116

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In vigore dal 1 gen 1910
Sono ammessi alla verificazione facoltativa tutti i termometri che, senza inconvenienti, si possano immergere per intero nell'acqua. Essi sono accompagnati da una richiesta contenente la descrizione dei contrassegni che servono ad individuare gli strumenti presentati.
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urn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-116