Regolamento›Titolo XI
Art. 131
In vigore dal 29 giu 1986
Per le verificazioni facoltative di cui all', della legge, da eseguirsi nel laboratorio metrico dell'ufficio centrale sono riscossi i seguenti diritti:
A) Tariffa per la verificazione dei termometri (esclusi quelli per uso medico):
1. Per la determinazione di ciascuno dei punti
fondamentali 0° e 100°................................. L. 1.000 2. Per ogni osservazione compresa fra le tem-
perature superiori a 0° e inferiori a 100°.................. " 200 3. Per ogni osservazione di temperature infe-
riori a 0° o superiori a 100°............................... " 500 4. L'importo minimo dei diritti e di..................... " 500
B) Tariffa per la verificazione dei termometri
per uso medico.............................................. L. 300
C) Tariffa per la verificazione degli alcoolometri:
1. Per ogni termo-alcoolometro o termo-densi-
metro....................................................... L. 1.000 2. Per ogni alcoolometro semplice o densimetro
semplice.................................................... " 700 3. Per la verificazione di un punto del termo-
metro oltre i tre prescritti dall'.................. " 200 4. Per la verificazione di un punto della sca-
la alcoolometrica, oltre i cinque prescritti................ " 200
D) Tariffa per la verificazione di misure di lunghezza aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione della lunghezza di mi-
sure a teste ed a tratti comprese fra due punti,
non superiori ad un metro alla temperatura am-
biente...................................................... L. 2.000 2. Per la verificazione dei decimetri di un
metro....................................................... " 3.000 3. Per la verificazione dei primi 20 centime-
tri di un metro e per la verificazione dei centi-
metri di un doppio decimetro................................ " 3.000 4. Per la verificazione dei primi 10 millime-
tri di una lunghezza........................................ " 3.000
E) Tariffe per la verificazione dei pesi aventi carattere di precisione:
1. Per la verificazione di una serie di pesi
frazionari del gramma senza la determinazione dei
volumi...................................................... L. 2.000 2. Per la verificazione di una serie di pesi,
tra un gramma e 100 grammi senza la determinazio-
ne dei volumi............................................... " 2.000 3. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al chilogramma, senza la determinazio-
ne dei volumi............................................... " 3.000 4. Per la verificazione di una serie di pesi
dal gramma al miriagramma senza la determinazione
dei volumi.................................................. " 5.000 5. Per la verificazione di un chilogramma cam-
pione, con la determinazione del volume..................... " 5.000
F) Tariffe per la verificazione facoltativa dei manometri, di qualunque tipo, dando le correzioni per unità intere o multipli di unità siano esse espresse in Kg. per cm² in atmosfera o in metri di acqua:
1. Quando indicano pressioni fra 0 e 25 kg.
per cm²..................................................... L. 500 2. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 25 kg. per cm² ma non maggiore di 30 kg. per
cm²......................................................... " 700 3. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 30 kg. per cm² ma non maggiore di 100 kg.
per cm²..................................................... " 1.000 4. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 100 kg. per cm² ma non maggiore di 500 kg.
per cm²..................................................... " 1.500 5. Quando hanno l'indicazione massima superio-
re a 500 kg. per cm²........................................ " 2.000
G) Tariffa ad ore di lavoro:
In ragione di lire 500 all'ora per verificazioni speciali non indicate nelle tariffe precedenti, calibrazioni o altre ricerche di termometria, verificazioni e determinazioni di alta precisione, che siano consentite dai mezzi di cui dispone l'Ufficio centrale, riguardanti lunghezze, volumi e masse.
Note all'articolo
- Il Regio Decreto 9 ottobre 1921, n. 1473, ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la presente modifica avra' vigore dal 1° gennaio 1922.
- La L. 27 dicembre 1983, n. 730, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che "A decorrere dal 1 gennaio 1984 sono raddoppiati: [...] c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative, di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
- La L. 6 giugno 1986, n. 257, nel modificare l'art. 11, comma 1 della L. 17 luglio 1954, n. 600, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1, letetra c)) che "A decorrere dal 1 gennaio 1986 sono aumentati di sei volte: [...] c) i diritti dovuti per i saggi e le analisi, e le tariffe per le verificazioni facoltative di cui all'articolo 11 della legge 17 luglio 1954, n. 600".
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:regio.decreto:1909-01-31;242#art-r-131